Contributo unificato nelle procedure concorsuali: la circolare ministeriale

Contributo unificato nelle procedure concorsuali: la circolare ministeriale
Lunedi 18 Aprile 2016

Il Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Direzione Generale della Giustizia Civile, del Ministero della Giustizia, in data 1°aprile 2016, ha emanato una circolare per la determinazione del contributo unificato nelle procedure concorsuali.

La suddetta circolare si è resa necessaria in quanto la normativa in materia di C.U. non è esaustiva per quanto attiene all'ammontare del contributo da versare nelle diverse fasi della procedura concorsuale: infatti, osserva il Ministero, il D.P.R. n. 115/2002, dopo aver previsto in termini generali, all’art. 9, l’obbligo di versamento del contributo unificato per "la procedura concorsuale", ha, al successivo art. 13, comma 5, indicato l’ammontare del contributo unificato dovuto unicamente "per la procedura fallimentare", all’uopo definita quale quella che va "dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura”.

Di conseguenza rimangono fuori dalla suddetta previsione la fase istruttoria prefallimentare, la procedura di opposizione allo stato passivo fallimentare e tutte le fasi giudiziali delle altre procedure concorsuali.

Questo “vuoto” normativo ha ingenerato incertezza e ha fatto sì che, nella prassi operativa degli uffici giudiziari, siano state adottate interpretazioni diverse in merito alla disciplina cui sottoporre tali ultime ipotesi.

Quindi, al fine di uniformare il comportamento degli uffici giudiziari al riguardo, questi dovranno attenersi, nella determinazione del contributo unificato nelle fasi di natura giurisdizionale delle procedure concorsuali diverse da quella fallimentare, come pure nelle fasi cd. endoprocessuali in cui si articola la procedura fallimentare, ai seguenti criteri:

A) per la procedura fallimentare, ovverosia per "la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura", dovrà essere versato il contributo fisso di euro 851,00 (art. 13, comma 5, delD.P.R. n. 115 del 2002);

B) per le fasi di natura giurisdizionale delle altre procedure concorsuali, come pure per le fasi "endoprocessuali" della procedura fallimentare non ricomprese nel campo di applicazione del citato art. 13, comma 5, dovrà farsi riferimento alla dichiarazione di valore resa dall’avvocato ai sensi dell’art. 14 D.P.R. n. 115 del 2002 al momento dell’individuazione del giudice competente a decidere sulla domanda proposta e del tipo di procedura azionata.

Testo della circolare

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