Condominio: per la revoca dell' amministratore necessaria l'assistenza dell'avvocato

Condominio: per la revoca dell' amministratore necessaria l'assistenza dell'avvocato
Mercoledi 4 Maggio 2016

Con decreto n. 58 del 22/02/2016 il Tribunale di Modena chiarisce la natura del procedimento di revoca dell'amministratore di un condominio, in relazione alla necessità dell'assistenza tecnica legale nel relativo giudizio.

Nel caso in esame, due condomini, proprietari di due unità immobiliari in un complesso condominiale, ricorrono al tribunale per chiedere la revoca dell'amministratore, assumendo plurime violazioni dell'art. 1129 c.c.:il ricorso è proposto personalmente dai due condomini, senza l'assistenza di un avvocato.

Il Tribunale dichiara inammissibile il ricorso, rilevando quanto segue:

  • il procedimento di revoca giudiziale dell'amministratore di condominio segue le disposizioni comuni ai procedimenti in camera di consiglio: l'art. 64 delle disp.att. c.c. prevede espressamente che sulla revoca decide il tribunale in camera di consiglio, sentito l'amministratore in contraddittorio con il ricorrente, e che contro il provvedimento del tribunale è proponibile il reclamo alla Corte di Appello entro 10 gg. dalla notificazione o comunicazione; diverso è il procedimento di nomina dell'amministratore da parte dell'autorità giudiziaria, che ha natura non contenziosa, quasi amministrativa, dal momento che il relativo provvedimento non ha contenuto decisorio;

  • la natura camerale e di volontaria giurisdizione del procedimento di revoca non fa venir meno la sua natura di procedimento a parti contrapposte, che nella specie vede come legittimo contraddittore l'amministratore del condominio, unico ma necessario legittimato passivo: egli contraddice la pretesa del condomino o dei condomini ricorrenti iure proprio e non come mandatario del condominio, cosicché ad esso personalmente e non al condominio gravano le spese processuali del procedimento nel caso di sua revoca;

  • proprio dall'esame della tematica della ripartizione delle spese processuali, è emersa la natura di procedimento sostanzialmente contenzioso (benché formalmente camerale), del giudizio di revoca: sul punto è stato infatti precisato che “quando sussiste in concreto una contrapposizione di interessi tra le parti nel procedimento di nomina o revoca dell'amministratore di condominio, è legittima l'applicazione dell'art. 91 c.p.c.” (C.appello Milano 15/12/2004);

  • pertanto il suddetto procedimento, incidendo sullo status di amministratore condominiale, richiede la presenza di una difesa tecnica, sia per l'amministratore che per i singoli condomini ricorrenti;

  • tale assunto è peraltro supportato dall'art. 1129 c.c., come novellato dalla L. n. 220/2012, che ha aggiunto la seguente disposizione “In caso di mancata revoca da parte dell'assemblea, ciascun condomino può rivolgersi all'autorità giudiziaria e in caso di accoglimento della domanda, il ricorrente, per le spese legali, ha titolo di rivalsa nei confronti del condominio che a sua volta può rivalersi nei confronti dell'amministratore revocato”: il riferimento alle spese legali non può che rimandare alla presenza di una difesa tecnica, dal momento che la specificazione del diritto di rivalsa è giustificabile in relazione alle spese di un giudizio con la partecipazione di un difensore.

Testo del decreto

Vota l'articolo:
0 / 5 (0voti)

Iscriviti gratis alla nostra newsletter


Aggiungi al tuo sito i box con le notizie
Prendi il Codice





Sito ideato dall’Avvocato Andreani - Ordine degli Avvocati di Massa Carrara - Partita IVA: 00665830451
Pagina generata in 0.04 secondi