Comodato e casa coniugale: le esigenze familiari del figlio devono sussistere fin dall'inizio

Comodato e casa coniugale: le esigenze familiari del figlio devono sussistere fin dall'inizio
Lunedi 8 Dicembre 2014

Con la sentenza n. 24838 del 21/11/2014  la Corte di Cassazione si è nuovamente occupata dell'ipotesi, ampiamente dibattuta, in cui i genitori concedono in comodato al proprio figlio e alla di lui famiglia un appartamento, di cui successivamente chiedono la restituzione per sopravvenute esigenze personali.

Nel caso di specie, una coppia, trasferitasi in altra città, concede in comodato un immobile  al figlio, che dopo circa due anni contrae matrimonio e destina l'immobile dei genitori a casa coniugale.

Dopo qualche anno la madre, anziana, rimasta vedova, desidera tornare nell'appartamento concesso in comodato al figlio, il quale però si rifiuta di lasciare l'immobile; instauratasi la causa per ottenerne la restituzione, il giudice di primo grado accoglie la domanda di scioglimento del contratto e di restituzione dell'immobile proposta dal genitore nei confronti del figlio, che impugna la sentenza avanti alla Corte di Appello.

La Corte territoriale, ritenendo che  il comodato sia stato concesso per "adibire l'immobile a residenza coniugale", in riforma della sentenza di primo grado respinge la domanda del genitore, che quindi propone ricorso per Cassazione.

La Corte di Cassazione, nel ritenere fondati i motivi di impugnazione, precisa quanto segue:

– In primo luogo, la sentenza impugnata è manifestamente contraddittoria, nella parte in cui da un lato ha accertato che la concessione in uso dell'immobile ha avuto inizio due anni prima che il figlio contraesse matrimonio e dall'altro ha ritenuto comunque che il comodato sia stato concesso per "adibire l'immobile a residenza coniugale",

 – La corte territoriale non ha correttamente valutato la circostanza che l'uso dell'abitazione da parte del figlio, all'epoca celibe e convivente con i genitori, ha avuto inizio in via di mero fatto e senza alcuna formalizzazione, a seguito del trasferimento altrove dei genitori stessi.

 – E' principio consolidato che il comodatario ha il diritto alla prosecuzione del rapporto per tutto il tempo in cui si protraggano le esigenze familiari (Cass. civ. S.U. 21 luglio 2004 n. 13603 e successive) solo quando sia certo ed inequivocabile che il rapporto abbia avuto origine in vista di una tale destinazione;

 – Con il contratto di comodato, il proprietario concede gratuitamente a terzi il diritto di uso del bene proprio e, soprattutto quando si tratti di un immobile, la sussistenza di un'effettiva volontà di assoggettare il bene a vincoli e a destinazioni d'uso particolarmente gravosi - qual è quello di cui qui si tratta - non può essere presunta, ma deve essere positivamente accertata;

 – Nel dubbio, va adottata la soluzione più favorevole alla cessazione del vincolo, considerato anche il disfavore con cui l'ordinamento considera i trasferimenti gratuiti di beni e di diritti sui beni.

 – Di contro, conclude la Corte, deve essere interpretata ed applicata con larghezza la norma che autorizza il comodante a chiedere la restituzione del bene concesso gratuitamente in uso: soprattutto, si ripete, quando si tratti di bene immobile e quando vengano prospettate esigenze abitative personali, per di più facenti capo ad una persona anziana, sola e bisognosa di cure e a fronte di un'utilizzazione gratuita già protrattasi per anni.

Leggi il testo della sentenza

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