Avvocati: niente IRAP se la segretaria è part-time

Avvocati: niente IRAP se la segretaria è part-time

Con l'ordinanza n. 18734 del 23/09/2016 la Corte di Cassazione si pronuncia in tema di mancato versamento dell'IRAP da parte di uno studio legale con segretaria part time.

Martedi 4 Ottobre 2016

Un professionista, esercente l'attività di avvocato, impugnava dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale la cartella di pagamento con cui l'Agenzia ingiungeva al professionista il mancato versamento dell'IRAP per l'anno 2004.

La CTP accoglieva il ricorso e l'Ufficio proponeva appello: la CTR respingeva l'impugnazione in quanto, svolgendo il contribuente l'attività professionale di docente universitario in via principale e quella di avvocato in modo residuale attraverso l'utilizzo di beni strumentali minimi e della collaborazione part-time di una dattilografa, non poteva ritenersi sussistente il requisito applicativo dell'imposta in questione, ossia l'autonoma organizzazione.

L'Agenzia proponeva ricorso per Cassazione, deducendo che il giudice di appello avesse errato nel ritenere insussistente l'autonoma organizzazione, nonostante l'avvocato si avvalesse in modo non occasionale della collaborazione di una dattilografa part-time.

La Suprema Corte, nel respingere il ricorso, richiama una recentissima sentenza delle Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., n. 9451/2016) che ha precisato che:

  • è irrilevante, ai fini della configurazione del requisito dell'autonoma organizzazione richiesta per la debenza dell'IRAP, una collaborazione fornita da un soggetto adibito a mansioni di segretaria ovvero meramente esecutive.
  • una tale forma di collaborazione reca all'attività svolta dal contribuente un apporto del tutto mediato o, appunto, generico;
  • il lavoro di una dattilografa part-time, unito all'utilizzo di beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività, quali un'automobile e altri strumenti di piccola entità necessari a qualsiasi professionista, non è suscettibile di combinarsi con il lavoro del professionista, di potenziarne le possibilità e, conseguentemente, di configurare la presenza di autonoma organizzazione

Testo dell'ordinanza n. 18734

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