Al Senato il DDL in materia di responsabilità professionale del personale sanitario

A cura della Redazione.
Al Senato il DDL in materia di responsabilità professionale del personale sanitario

Dopo l'approvazione in prima lettura da parte della Camera dei Deputati in data 28/01/2016, è stato trasmesso al Senato il disegno di legge A.S. n. 2224, che disciplina la responsabilità professionale del personale sanitario.

Martedi 29 Novembre 2016

Diverse le novità introdotte dal DDL:

  1. all'art. 1 viene sancito il principio per cui “la sicurezza delle cure è parte costitutiva del diritto alla salute”, che deve essere realizzata anche mediante l'insieme di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e alla gestione del rischio connesso all'erogazione di prestazioni sanitarie;

  2. all'art. 2 è prevista la istituzione di un Centro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, che avrà il compito di raccogliere i dati regionali sugli errori sanitari e sul contenzioso; i dati verranno poi trasmessi all’Osservatorio nazionale sulla sicurezza nella sanità;

  3. all'art. 4 viene assicurata la trasparenza dei dati: le prestazioni sanitarie erogate dalle strutture pubbliche e private saranno soggette all'obbligo di trasparenza, nel rispetto dei dati personali: è previsto che entro 30 gg. dalla presentazione della richiesta, la direzione sanitaria debba fornire la documentazione clinica relativa al paziente; inoltre le strutture sanitarie pubbliche e private dovranno rendere disponibili on line tutti i dati relativi a tutti i risarcimenti erogati nell’ultimo quinquennio;

  4. l'art. 6 prevede la responsabilità penale dell'esercente una professione sanitaria per i reati di omicidio colposo e di lesioni personali colpose solo in caso di colpa grave; è esclusa la colpa grave quando sono rispettate le buone pratiche clinico-assistenziali e le raccomandazioni previste dalle linee guida;

  5. natura contrattuale ex artt. 1218 e 1228 c.c per la responsabilità civile della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, per i danni derivanti dalle condotte dolose o colpose degli esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e non siano dipendenti della struttura medesima; tale disposizione si applicherà anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina;

  6. l'esercente la professione sanitaria risponde del proprio operato ex art. 2043 c.c. (responsabilità extracontrattuale);

  7. l'art. 8 prevede il tentativo obbligatorio di conciliazione mediante la previa presentazione di un  ricorso al giudice competente per l'espletamento di una consulenza tecnica preventiva, che costituisce condizione per la procedibilità della successiva domanda giudiziale): questo istituto andrà a sostituire la mediazione obbligatoria;

  8. in caso di mancata conciliazione, la domanda giudiziale dovrà essere depositata nelle forme di un ricorso ex artt. 702-bis e segg. del codice di procedura civile;

  9. l’azione di rivalsa nei confronti dell'esercente una professione sanitaria sarà limitata ai casi di dolo o colpa grave;

  10. viene previsto un obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi per le strutture pubbliche, per gli gli enti privati e per gli esercenti prestazioni sanitarie in regime di libera professione intramuraria;

  11. gli esercenti la professione sanitaria a qualunque titolo in aziende del Servizio Sanitario Nazionale dovranno stipulare un'adeguata polizza di assicurazione per la responsabilità civile per garantire efficacia all'azione di rivalsa;

  12. è prevista l'azione diretta del soggetto danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione che presta la copertura assicurativa all'azienda, struttura o ente e all'esercente la professione sanitaria.

Testo del DDL

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